Il Dispari 20211018 Bloccata la Postepay per un fallimento risalente al 1987

Bloccata la Postepay per un fallimento risalente al 1987

Il fatto. | L’INCREDIBILE DISAVVENTURA DEL TITOLARE DI UNA CARTA PREPAGATA

Bloccata la Postepay

Ugo De Rosa

ISCHIA 18 ottobre 2021

Un altro caso di sopruso nei confronti del cittadino cliente da parte di un’azienda privata, come è ormai Poste Italiane, ma che svolge servizi essenziali, viene alla luce in seguito della denuncia dell’interessato.

Cosa è accaduto?

Improvvisamente, senza alcun preavviso, preventiva comunicazione, è stata bloccata la carta prepagata Postepay, “congelando” di fatto tutto il credito esistente.

Il motivo?

Dopo alcune peripezie il titolare ha scoperto che il “sistema” aveva bloccato la carta a causa di un fallimento risalente al 1987 (avete letto bene!) peraltro a seguito di una  procedura poi chiusa in quanto non corretta.

Sta di fatto che Poste Italiane si è al momento appropriata dei soldi del cliente.

Il quale però non si è arreso e ha denunciato l’episodio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, oltre che a Il Dispari, ad altri organi d’informazione, comprese le agenzie di stampa italiane e i social.

La denuncia, trasmessa per conoscenza anche a Poste Italiane, è stata inviata anche alla trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” che potrebbe trarre sicuramente spunto dall’episodio…

Il Malcapitato vittima di questa storia, oltre a considerare lesa la propria reputazione, chiede evidentemente giustizia, che gli venga quanto meno restituita la somma a tutt’oggi bloccata.

Una situazione paradossale, visto come si sono svolti i fatti.

A luglio, il titolare ha scoperto che la carta risultava bloccata e non poteva più accedere alla somma depositata. Ha contattato Poste Italiane sul sito istituzionale e la risposta è stata che “La carta è stata bloccata da Postepay in via cautelativa”: Cautela per quale motivo?

Senza alcuna comunicazione preventiva ha scoperto di non poter più accedere alla somma di denari depositata, congelata” in automatico da Poste Italiane. La denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Alla richiesta di chiarimenti, solo a fine settembre è giunta una missina con firma illeggibile del “Responsabile Gestione reclami finanziari”, Postepay, che ha spiegato «che il blocco sulla carta è stato apposto in automatico de un non meglio specificato “sistema” poiché in data 1987 si rileva presso il Tribunale di Napoli fallimento a mio carico, specificando poi una serie di adempimenti per ottenere lo sblocco»

Procedura fallimentare, come detto. immediatamente chiusa per “mancanza di passivo” e dal 1990 non risultano pendenze al casellario giudiziale a carico dello sfortunato titolare della carta.

Una storia tutta italiana, dove una burocrazia a a quanto pare “automatica” blocca una carta ricordandosi di una procedura fallimentare risalente al secolo scorso.

Logico che la vittima di tale comportamento si ponga -e ponga a chi di dovere- una serie di domande: “Chi è il gestore del sistema indicato da Poste Italiane come responsabile del blocco della mia postepay? Per quale motivo il blocco è intervenuto molti anni dopo l’attivazione della carta?” Ma soprattutto: “In che modo Poste Italiane ha utilizzati i fondi bloccati?”

Ma i quesiti non finiscono qui C’è infatti da chiedersi ancora; “Poste Italiane ha effettuato qualche controllo per accertarsi che la somma bloccata non fosse riconducibile ad un a pensione addirittura non pignorabile? In quale modo Poste Italiane ha comunicato alla Autorità Giudiziaria l’avvenuto blocco e la relativa disponibilità della somma? Poste Italiane ha informato il Curatore dell’avvenuto blocco e della relativa disponibilità della somma?” Perché se il tutti era legato a quel fallimento, queste attività dovevano essere poste in essere.

Infine il denunciante si chiede: “In che modo è stata rispettata la privacy? Sono giustificabili tali iniziative in relazione a fatti avvenuti oltre 34 anni fa? Quale copertura di legittimità può riscontrarsi nell’appropriazione di denaro affidato ad un’Azienda privata, come lo è Poste Italiane S.p.A., senza che essa disponga di alcun atto giudiziario che ne autorizzi il prelievo? Mancha qualcosa per accusare Poste Italiane di appropriazione indebita?”.

All’ultimo quesito dovranno dare una riposta le autorità competenti. Ma certamente Poste Italiane, trasformatasi ormai in una banca e anche in gestore di telefonia mobile (trascurando come è noto troppo spesso il servizio essenziale, ovvero il recapito della corrispondenza), non esce bene da questa vicenda.

www.ildispari.it

Bloccata la Postepay

Bloccata la Postepay

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24 ottobre Giornata Nazionale dello spettacolo

Il 24 ottobre si terrà la prima Giornata Nazionale dello spettacolo

Un appuntamento importante che cade simbolicamente nel momento delle riaperture

24 ottobre Giornata Nazionale dello spettacolo

Il 24 ottobre si terrà la prima Giornata Nazionale dello spettacolo.

…Il voto che istituisce questo appuntamento importante, dedicato alla celebrazione delle arti performative e dei suoi lavoratori, arriva simbolicamente nel momento in cui i luoghi dello spettacolo cominciano a ripopolarsi.

Non sarà mai possibile compensare le artiste e gli artisti di questo settore per ciò che hanno perduto. La possibilità di esibirsi in pubblico è stata preclusa per oltre un anno: un trauma molto forte, che scatena grande emozione in chi finalmente torna a calcare le scene.

Grazie all’attenta politica di ristori, realizzata in costante dialogo con i lavoratori, è stato possibile scongiurare la perdita di figure professionali così importanti.

A questa è seguita un nuovo sistema di welfare che ha pienamente riconosciuto lavoratrici e lavoratori dello spettacolo.

Ora arriva una Giornata Nazionale, che da’ piena valenza a uno dei pilastri della vita culturale del Paese”.
Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato l’approvazione in via definitiva della proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.

Roma, 13 ottobre 2021
Ufficio Stampa MiC

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ASL Napoli VERGOGNA 126 giorni per visita pneumologica

ASL Napoli VERGOGNA 126 giorni per visita pneumologica

Per la serie Esopo news

ASL Napoli VERGOGNA

Che le prestazioni sanitarie erogate dalla ASL della Campania siano un motivo di sommo discredito verso le Istituzioni nazionali è un comune modo di pensare.

Certamente corroborato da una vasta casistica di accadimenti che ciascuno di noi ha presente nel momento delle valutazioni.

Ove mai ce ne fosse bisogno, per aggiungere un segno di vergogna alla attuale situazione sanitaria Campana, ecco che ci giunge notizia della prenotazione di una semplice visita pneumologica resa disponibile ad oltre 4 (QUATTRO) mesi di distanza.

Per l’esattezza la visita pneumologica indicata con la prenotazione n. 207528421 effettuata il giorno 11 ottobre 2021 è stata fissata per il giorno 14 febbraio 2022… ossia dopo 126 (CENTOVENTISEI) giorni.

Se questo non è modo per dire a cittadini che senza i soldi necessari per accedere alla medicina privata (tanti soldi!) possono anche morire, certamente è un sistema infame di discriminazione assolutamente contrario ad ogni norma di civiltà ed alla stessa costituzione italiana.

VERGOGNA!

Salvo poi dovere subire finanche l’onta di presidenti, sceriffi, governatori, e direttori più o meno generali che si pavoneggiano in TV per i risultati ottenuti con, a loro dire, enormi sforzi ed impegni personali… VERGOGNA.

VERGOGNA ASL, 126 GIORNI DI

ATTESA CON I POLMONI IN MANO

Odissea sanità ischitana

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ENEL – Bonus energetico in ritardo

ENEL – Bonus energetico in ritardo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

ENEL – Bonus energetico in ritardo

Egr. Sig. xxxxx Via xxxxxx.
Pratica: xxxx N.Documento: xxxx
Oggetto: bonus economico

Gentile Signor xxxxxxx, grazie per averci contattato.
Le scriviamo in merito alla sua comunicazione del 15 settembre 2021, relativa alla fornitura indicata nella sezione “Informazioni Utili” in fondo alla lettera.
Con la suddetta comunicazione indica di non aver riscontrato il bonus economico, applicato nell’ultima fattura emessa.

Confermiamo che da quest’anno, il bonus elettrico è automatico e i cittadini non dovranno più presentare richiesta, ogni anno, al CAF oppure all’ufficio comunale preposto.

Per il 2021 la procedura che porterà all’erogazione dei bonus in bolletta, potrebbe richiedere più tempo del previsto ma le agevolazioni saranno comunque riconosciute a tutti i beneficiari, anche se con qualche mese di ritardo.

Pertanto per l’anno in corso, il bonus sarà riconosciuto secondo le tempistiche previste dalla delibera vigente, a partire dal secondo semestre del 2021 e in tale occasione riconosceremo automaticamente anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno.

Pertanto la informiamo che il bonus sociale 2021 verrà fatturato non appena avremo comunicazioni a riguardo da parte degli enti preposti alla sua erogazione.

Ad oggi stiamo registrando dei ritardi, per cause a noi non imputabili, nell’invio dei flussi da parte di suddetti enti.

Appena avremo le necessarie comunicazioni dall’Inps- Caf- Comune, non esiteremo ad applicare il bonus in fattura. La informiamo che abbiamo provveduto ad inviarle al suo indirizzo di posta elettronica un link per poter attivare il servizio di bolletta online.

Le ricordiamo che il servizio è gratuito e le permette di ricevere senza ritardi le fatture e di consultarle in modo facile e sicuro al suo indirizzo email. Inoltre con la domiciliazione bancaria/postale ha uno sconto annuo sulla fornitura.

Titolare del trattamento dei dati personali è Servizio Elettrico Nazionale SpA – Società con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125, Reg.I. Roma CF 09633951000 REA 1177794 Gruppo IVA Enel PI 15844561009 – Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. – Direzione e coordinamento di Enel SpA. Informativa privacy disponibile sul sito servizioelettriconazionale.it G202103656793099SEN 0000101 8773369641 0102
CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela

Sappiamo che ci ha dedicato parte del suo tempo e per questo la ringraziamo.
Saluti.

16/09/2021 Servizio Clienti Servizio Elettrico Nazionale S.p.A

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Diritto d’autore e diritti mercato unico digitale

Diritto d’autore e diritti mercato unico digitale

Roma 5 agosto 2021
Ufficio stampa MiC

 

Diritto d’autore

Adozione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che sarà adesso all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm.

Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore che sono state audite nel mese di luglio 2021.

La Direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.

Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.

RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME PER LE VIOLAZIONI DI COPYRIGHT

Nel recepire la direttiva europea, lo schema di decreto legislativo adottato dal Cdm prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).

TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE PER LE PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE ONLINE

È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto altresì il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori.

Il diritto non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.

È rimessa all’AGCOM l’adozione di un apposito regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti.

Per tali ragioni viene introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. Su tale adempimento vigila l’AGCOM che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.

MAGGIORE E PIÙ CONCRETA TUTELA DEGLI AUTORI E DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Obbligo di trasparenza. Autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di AGCOM. Inoltre, detto inadempimento costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.

Istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori possono pretendere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere.

Diritto dell’autore e dell’artista di revocare la licenza esclusiva di sfruttamento dei propri diritti relativi a un’opera in caso di mancato sfruttamento.

Introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

Estensione delle tutele. Anche gli spettacoli teatrali in streaming vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti. La tutela dei diritti è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.

Roma 5 agosto 2021
Ufficio stampa MiC

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