Antiquarium di Pompei riapre

Antiquarium di Pompei riapre

Riaperto al pubblico dal 25 gennaio 2021, nel suo rinnovato allestimento, l’Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all’esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei.

L’edificio fu soggetto a vicende alterne. Inaugurato da Giuseppe Fiorelli nel 1873 circa e ampliato da Amedeo Maiuri a partire dal 1926, nel 1943 subì i danni del bombardamento che portò alla distruzione di una intera sala e alla perdita di diversi reperti.

Seguì un nuovo allestimento nel 1948.

Ma ancora nel 1980, il terremoto ne determinò nuovamente la chiusura per ben 36 anni e solo nel 2016, è stato possibile riaprirlo con ambienti dedicati ad esposizioni temporanee.

Orai si + restituito alla pubblica fruizione uno spazio, completamente rinnovato, che rimanda a quella che fu la prima concezione museale di Amedeo Maiuri e che costituirà un percorso di introduzione alla visita del sito.

Attraverso i reperti più rilevanti è ripercorsa la storia di Pompei dall’età sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all’inscindibile relazione con Roma.

Oltre a celebri testimonianze dell’immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d’oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, sono qui esposti anche i rinvenimenti dei più recenti scavi condotti dal Parco Archeologico: dai frammenti di stucco in I stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana.

L’allestimento, curato da COR arquitectos & Flavia Chiavaroli, è caratterizzato da una forte luminosità e riporta all’atmosfera dell’Antiquarium pensato da Amedeo Maiuri, grazie anche al recupero spaziale delle gallerie originali, al restauro delle vetrine espositive degli anni cinquanta e ad una loro rivisitazione. L’organizzazione è stata a cura di Electa.

La scoperta di Pompei nel 1748 porta a un’immagine nuova dell’Antico, che racconta gli aspetti della vita domestica e quotidiana.

Goethe nel 1786, vinto dallo stupore per quella quotidianità ritrovata, esclama: “Molte sciagure sono accadute nel mondo, ma poche hanno procurato altrettanta gioia alla posterità. Credo sia difficile vedere qualcosa di più interessante”.

Pompei offre per la prima volta la possibilità di trovarsi in una città media dell’Italia antica, all’interno di case con pareti decorate con affreschi che potevano riprodurre semplici partizioni architettoniche o raccontare dei miti e con tavoli in marmo dove il proprietario esponeva i propri oggetti più preziosi.

Biografie di uomini e di oggetti di cui a volte possiamo seguire tutto il percorso di vita fino al ritratto posto sulla propria tomba.

La prima sala è una sorta di presentazione, tramite pezzi iconici, dei vari momenti storici, offrendo una “summa pompeiana”, che introduce alla visita.

PRIMA DI ROMA

Il “Secolo Oscuro”

Durante l’età arcaica (VII-VI secolo a.C.) Pompei conobbe un grande sviluppo urbano, grazie alla forte influenza esercitata dalle città magno-greche ed etrusche presenti nell’area del Golfo di Napoli.

Furono pianificate grandi aree pubbliche come la piazza principale, costruiti templi (il santuario di Apollo e quello di Atena presso il Foro Triangolare), edificate abitazioni e la città venne difesa da mura di oltre 3 chilometri.

Il V secolo a.C. coincide con un profondo periodo di crisi: i templi non sono più frequentati, le mura abbandonate e si registra un significativo calo demografico.

È una crisi che riguarda quasi tutta l’Italia centro-meridionale, dovuta anche allo stanziamento di nuovi popoli provenienti dall’area appenninica: fra questi i Sanniti, che si stabilirono a Pompei e nella Valle del Sarno. Le tombe sannitiche del IV sec. a.C., scoperte al di sotto della necropoli romana di Porta Ercolano, con gli oggetti di corredo, in genere riferibili alla pratica del banchetto rituale, gettano luce su questa fase ancora oscura.

La fase dell’alleanza con Roma

Nel 308 a.C., due anni dopo aver subito la devastazione del proprio territorio ad opera dei Romani, le città della Valle del Sarno stipulano un trattato di alleanza con Roma: i fatti, narrati dallo storico romano Livio, costituiscono la prima testimonianza storica su Pompei.

Il suo ingresso fra le città federate coincide con una notevole attività edilizia che si riflette nella ristrutturazione del Tempio Dorico e in una rinnovata attenzione al culto di Apollo e, soprattutto, nella costruzione di un nuovo circuito murario, edificato con il sistema ad agger utilizzato anche a Roma.

Il restauro dell’antico Tempio Dorico del Foro Triangolare, in particolare, è documentato da una metopa in tufo raffigurante un episodio mitico (il supplizio di Issione o la costruzione della nave Argo) e da una serie di lastre di protezione in terracotta raffiguranti Minerva ed Ercole.

A partire dai primi decenni del III secolo a.C. inizia a svilupparsi la Pompei che tutti conosciamo, con le sue strade, allora semplici battuti, i suoi edifici pubblici e le sue abitazioni.

Il “secolo d’oro” di Pompei

Il II secolo a.C. può essere definito il “secolo d’oro” della città.

Seguendo le tappe della conquista romana in Oriente, gruppi di mercanti provenienti dalle città costiere della Campania raggiungono i principali porti del Mediterraneo: Delo, Rodi e Alessandria. Come le altre importanti città della Campania, anche Pompei rinnovò e moltiplicò in pochi decenni i propri monumenti.

Presso il Tempio Dorico furono costruiti un teatro, alcuni templi destinati a culti stranieri fra cui quello dedicato all’egiziana Iside, una serie di edifici per la formazione fisica, culturale e militare dell’élite locale come la Palestra Sannitica e la domus publica.

Poco lontano venne eretto il più antico edificio termale della città, le Terme Stabiane. Nell’area del Foro Civile fu interamente ricostruito il santuario di Apollo e intorno alla piazza, circondata da tabernae, si affacciarono nuovi monumenti, ispirati a quelli presenti a Roma: il tempio di Giove, la Basilica e, poco distante, il mercato pubblico (macellum).

Mercatores

L’attività dei mercanti pompeiani nel bacino del Mediterraneo è ben nota fin dal II secolo a.C. Iscrizioni di cittadini pompeiani sono state ritrovate sia a Delo, il più famoso porto dell’Egeo e crocevia globale di genti e di merci, sia nelle province ispaniche, dove le principali attività erano collegate allo sfruttamento minerario e al traffico degli schiavi. Una serie di oggetti esposti attesta l’arrivo di merci dall’Oriente e dall’Occidente del Mediterraneo, scambiate con rinomati prodotti locali, fra cui il vino e il garum: fra questi spiccano vasi e coppe da banchetto di produzione egea, piccoli contenitori di provenienza iberica e una quantità notevole di anfore rodie e puniche.

Privata luxuria

L’“immagine di Roma” era ben presente percorrendo le vie della città. Grandi case, talvolta perfino più lussuose di quelle presenti a Roma – dove l’angustia dei luoghi consentiva spesso solo un pericoloso sviluppo verticale – si aprivano sulle strade con alti portali.

In esse si poteva ammirare la vasta solennità di atri adatti a ricevere decine di visitatori ogni giorno per la cerimonia della salutatio e la sontuosità di ariosi peristili, dove gli ospiti erano accolti in sale da banchetto che richiamavano le magnifiche architetture della Grecia ellenistica.

Gli ingressi erano spesso segnalati da ricchi capitelli scolpiti di tufo, raffiguranti la trasfigurazione dei proprietari nella perfetta coppia maritale.

Anche i ceti intermedi godevano di un sereno benessere: le loro case erano più piccole ma decorate con ricercatezza, e in alcune si allestirono anche dei bagni privati.

ROMA VS POMPEI

Obsidio

Nel corso della dura e sanguinosa Guerra Sociale, che vide Roma opporsi agli alleati Italici (91-89 a.C.), Pompei aderì alla coalizione degli insorti e le fonti antiche testimoniano l’intervento diretto di Silla contro la città nell’89 a.C.

L’archeologia ci mostra i segni di questo assedio: lungo il settore nord-ovest delle mura sono ancora visibili i fori lasciati dai proiettili lanciati dalle catapulte.

Una preziosa serie di iscrizioni in lingua osca documenta il sistema di difesa messo in atto dai pompeiani: le milizie scelte erano disposte in difesa di singoli settori delle mura, gli ausiliari raggruppati presso le principali aree pubbliche e lungo i percorsi indicati con il nome delle antiche strade di Pompei, fra le quali si ricordano la víu sarinu (Via Salaria) e la víu mefíu (Via Mediana).

POMPEIS DIFFICILE EST

Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum

Un’espressione proverbiale attribuita a Cicerone ricordava che era più facile fare carriera a Roma che a Pompei.

La creazione di una colonia di veterani dell’esercito di Silla nell’80 a.C., Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, cambiò per sempre la vita della città.

La classe dirigente sannitica fu sostituita anche brutalmente dai nuovi arrivati e Pompei assunse l’aspetto di una città romana dotandosi di edifici allora in voga, come il teatro per le rappresentazioni musicali (l’Odeion) e l’anfiteatro. Lungo le strade che uscivano dalla città furono create grandi necropoli monumentali, simili a quelle di Roma, e il suburbio venne popolato da grandi ville aristocratiche (come la Villa dei Misteri) e da una miriade di piccole fattorie, il cui aspetto ci è testimoniato da Villa Regina a Boscoreale.

TOTA ITALIA

Pompei Augustea

La lealtà di Pompei al nuovo sistema di potere creato da Augusto e dai suoi successori fu celebrata da una serie di monumenti sul lato orientale del Foro, costruiti da magistrati e da potenti personaggi locali, spesso donne come nell’Edificio di Eumachia.

Poco lontano dalla piazza fu ristrutturato il Macellum, luogo di riunione della potente congregazione degli Augustales e venne costruito su suolo privato il Tempio della Fortuna Augusta.

Nel lato opposto della città, l’enorme Palestra Grande fu destinata alla formazione fisica e culturale della gioventù pompeiana.

Lavori di ammodernamento interessarono l’antico teatro, dove l’ardita realizzazione dell’architetto M. Artorius Primus definì uno spazio al tempo stesso ludico e sacrale, nel quale la gigantesca statua di Augusto compariva al centro della scena.

Lo stesso avvenne nel Tempio di Venere, ristrutturato come luogo celebrativo delle origini della gens Iulia. Nelle case e nei più sontuosi mausolei, le statue e i ritratti dell’élite locale si ispiravano alle pose e alla foggia di quelli della famiglia imperiale, a cui rendevano esplicito omaggio di lealtà.

HIC HABITAT FELICITAS

Vivere nel lusso

Durante l’età giulio-claudia (27 a.C.-68 d.C.) Pompei godette di un rapporto diretto con la corte imperiale, che sotto Tiberio e Nerone soggiornò lungamente nell’area del Golfo, fra Capri e Baia. Un graffito ricorda forse la residenza in città di una delle mogli di Caligola e Svetonio narra che un figlio di Claudio vi trovò la morte durante un tragico gioco infantile.

Le ville e le case in città dell’aristocrazia e dei nuovi ricchi mostrano nell’articolazione architettonica degli spazi e negli arredi in marmo, bronzo e argento un nuovo gusto, anche filellenico e antiquario, una ricercatezza e un’esibizione di lusso che attestano un benessere socio-economico. Tra tutti si ricordano gli arredi della Casa del Menandro (appartenuta a un ramo della famiglia di Poppea Sabina, moglie di Nerone) e il prezioso tesoro di argenti rinvenuto a Moregine. Tra le scoperte più recenti, gli scavi della Regio V hanno restituito reperti di grande rilievo. Nel 58 d.C. Tacito racconta una grande rissa scatenatasi nell’anfiteatro, che vide contrapposti Nucerini e Pompeiani e che alla fine lasciò sul campo decine di vittime.

L’episodio causò una dura repressione da parte del Senato romano, che vietò i combattimenti gladiatori in città per quindici anni.

A FUNDAMENTIS REFICERE

Ma il mondo “dorato” della prima età imperiale cessa, in parte, di esistere a causa di un evento terribile, che trova eco nei rilievi della Casa di Cecilio Giocondo: il terremoto, anzi un lungo sciame sismico, più che un unico evento. Sotto il consolato di Regolo e di Virginio, Seneca ricorda che:

Pompei, frequentata città della Campania […]
è sprofondata a causa di un terremoto che ha devastato tutte le regioni adiacenti e che ciò è avvenuto proprio nei giorni invernali
che i nostri antenati garantivano essere al sicuro da un pericolo del genere.
Questo terremoto si è verificato alle None di Febbraio, sotto il consolato di Regolo e di Virginio, ed ha devastato con gravi distruzioni la Campania, regione che non era stata
mai al sicuro da queste calamità e che ne era sempre uscita indenne, anche se tante volte morta di paura […]
A questi danni se ne aggiungono altri: è morto un gregge di seicento pecore, alcune statue si sono rotte, alcuni dopo questi fatti sono andati errando con la mente sconvolta e non più padroni di sé.
(Seneca, Questioni Naturali, 6, 1, 1-2.)

Structores et pictores

Per l’enorme lavoro di ricostruzione della città non potevano essere sufficienti le poche officine di muratori (structores) o di decoratori (pictores) presenti in città al momento del terremoto.

Dopo lo sgombero delle macerie, dovettero intervenire decine di imprese specializzate provenienti da altre località, meno colpite o uscite indenni dal sisma.

E tutte queste maestranze composte da schiavi, lavoratori salariati, architetti, muratori, pittori e mosaicisti, dovevano risiedere a lungo in città o giungere quotidianamente dai centri vicini; e tutti dovevano mangiare, dormire, riposarsi.

Una città raddoppiata, per la quale bisognava costruire locande, luoghi di ristoro, alloggi, postriboli: in una parola la Pompei che oggi conosciamo percorrendo le sue principali strade.

L’ULTIMO GIORNO

Prima dell’eruzione, il Vesuvio appariva come una fertile montagna, le cui pendici erano occupate da ville rustiche dedite alla produzione di vino.

Nella convinzione di trovarsi in un luogo protetto dagli dei, i pompeiani vivono senza immaginare di essere sull’orlo di un vulcano.

Il 24 agosto o il 24 ottobre del 79 d.C., come suggeriscono recenti studi e scoperte, il Vesuvio riversa una pioggia di lapilli e frammenti litici su Pompei: l’eruzione durò fino al giorno dopo facendo crollare i tetti e mietendo le prime vittime.

I pompeiani tentarono di ripararsi nelle case o sperarono nella fuga, camminando sul letto di pomici che si andava formando, alto ormai più di 2 metri.

Ma alle 7.30 del giorno successivo una scarica violentissima di gas tossico e cenere ardente devastò la città: essa si infiltrò dovunque, sorprendendo chiunque cercasse di sfuggire e rendendo vana ogni difesa. Una pioggia di cenere finissima, depositata per uno spessore di circa 6 metri, aderì alle forme dei corpi e alle pieghe delle vesti e avvolse ogni cosa.

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Celebrazioni del centenario della nascita di Leonardo Sciascia

Celebrazioni del centenario della nascita di Leonardo Sciascia

Leonardo Sciascia

è stato ricordato il 28 gennaio 2021, in diretta streaming dalla Treccani, per l’evento inaugurale delle celebrazioni del centenario della sua nascita.

“Sciascia che si richiamava alla lezione dell’illuminismo, che praticava lo scetticismo come valvola di sicurezza della ragione, che esercitava il pensiero critico, pensiamo a quanto manca oggi.

Coltivava l’esercizio del dubbio, altra merce rara in un mondo in cui ci si scambiano solo certezze.

Contro ogni dogmatismo, contro il fanatismo, contro ogni luogo comune”,

ha spiegato il ministro Franceschini.

“L’iniziativa di oggi deve proseguire. Le celebrazioni sono l’occasione di una partenza. Devono diventare stabili per ricordare in questo caso la lezione di Sciascia”, ha concluso il ministro.

Roma, 28 gennaio 2021
Ufficio Stampa MiBACT

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Il MIBACT acquisisce i libri di Umberto Eco

Il MIBACT acquisisce i libri di Umberto Eco

libri di Umberto Eco

A seguito della procedura avviata tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e gli eredi di Umberto Eco nel 2018, si è concluso con la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti l’iter di acquisizione e donazione della Biblioteca di libri antichi, della Biblioteca moderna e dell’Archivio di Umberto Eco al patrimonio culturale dello Stato.

La biblioteca moderna e l’archivio saranno affidati in comodato d’uso all’Alma Mater di Bologna per 90 anni, mentre la Biblioteca di libri antichi denominata “Bibliotheca semiologica curiosa, lunatica, magica et pneumatica” formata da Umberto Eco nel corso della sua attività di bibliofilo sarà custodita dalla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.

Lo Stato ne garantirà la conservazione, la valorizzazione e la fruizione a studenti e studiosi.

Un comitato scientifico formato da cinque membri, di cui due nominati dagli Eredi Eco e due dal Mibact, si occuperà di stabilire le modalità di conservazione anche al fine di garantirne l’unitarietà della consultazione digitale.

Roma, 27 gennaio 2021
Ufficio Stampa MiBACT

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Denuncia penale contro Governo

Denuncia penale contro Governo

Riceviamo e pubblichiamo

STUDIO LEGALE
AVVOCATO MARCO MORI
CORSO G. MAMELI 98/4 – 16035 RAPALLO
VIA CORNIGLIANO 53/3 – 16152 GENOVA
TEL. E FAX 0185/231221
C.F.: MRO MRC 78P29 H183L
Pec: studiolegalemarcomori@pec.it
P.I. 01579720994

Ecco la denuncia da me predisposta che potrete scaricare e consegnare, dopo averla firmata ed inserito i vostri dati, presso le Forze dell’Ordine o le Procure della Repubblica. Stavolta dobbiamo essere in milioni, la dittatura sanitaria deve finire oggi! Ora basta!

Denuncia-Covid

PROCURA DELLA REPUBBLICA

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Promosso da

nato a                                                         il

e residente in

ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori del foro di Genova (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.

* * *

-L’art. 287 c.p. punisce: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (…)”.
-L’art. 605 c.p. punisce: Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso: (…) 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno ad un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso (…) in danno ad un minore di anni quattordici, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni”.
L’art. 323 c.p. punisce: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di
regolamento (…) intenzionalmente (…) arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

* * *

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE

1) Con deliberazione del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio  sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. L’emergenza ovviamente era riferita all’arrivo del ben noto Covid-19.

2) La legittimità di tale dichiarazione di emergenza risultava fin dal principio quanto mai dubbia. La prima pronuncia che ne ha giustamente contestato il contenuto è certamente quella del Giudice di Pace di Frosinone, che con sentenza 516/2020, ha avuto modo di affermare: se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione (appunto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n.d.s.) sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da “agenti virali”. Per tale ragione l’emergenza non poteva essere in alcun modo dichiarata. Il Giudice di Pace nel proseguo della motivazione, approfondendo ulteriormente la fattispecie, ha potuto altresì sottolineare anche un qualcosa che, in tutta onesta, non sarebbe dovuto sfuggire neppure ad uno studente del primo anno di giurisprudenza e che dunque non si comprende come possa essere “sfuggito” al nostro Presidente del Consiglio, che svolge oltretutto la professione di avvocato. Nelle motivazioni della  sentenza è stato rammentato specificatamente come la nostra Costituzione, in quanto espressione di una democrazia parlamentare, abbia disposto in via assolutamente tassativa le ipotesi in cui al Governo possono essere attribuiti poteri peculiari che esulano dalle sue normali funzioni, fuori  da queste ipotesi il Governo che si attribuisce ulteriori poteri commette ovviamente un atto illecito.

3) Nel nostro ordinamento la regola generale, ma in troppi sembrano averlo dimenticato, è quella del divieto assoluto esistente in capo al Governo di emanare decreti aventi forza di legge, salve le eccezioni, appunto tassative, ivi espressamente contemplate. Qualora il Governo si attribuisca poteri che non ha è evidente che si debba parlare della fattispecie delittuosa di cui all’art. 287 c.p., ovvero l’usurpazione del potere politico

4)L’art. 77 Cost., fermo il precitato divieto generale posto in capo al Governo di emanare decreti, specifica l’eccezione dei casi di straordinaria necessità in cui è possibile emettere atti avente forza di legge. Parimenti il Governo può vedersi delegata la funzione legislativa, ma unicamente con principi e criteri direttivi definiti e per un tempo e oggetto limitato, da parte del Parlamento ex art. 76 Cost. L’ultima fattispecie eccezionale in cui il Governo assume i poteri che oggi quello attuale ha invece indebitamente usurpato è infine quella relativa alla dichiarazione dello stato di guerra che segue la procedura dall’art. 78;

5) Qualsiasi provvedimento restrittivo incidente su diritti fondamentali costituzionalmente  tutelati, peraltro nei pochissimi casi in cui poi sia effettivamente possibile comprimere tali diritti (ma di questo si dirà infra), poteva dunque essere attuato unicamente con decreto legge o attraverso una delega determinata e specifica, oltre che limitata nel tempo, da parte del Parlamento al Governo;

6) Nel caso di specie il Governo ha deliberatamente ignorato la Costituzione utilizzando impropriamente lo strumento della regolamentazione attraverso atti amministrativi che abbiamo imparato a conoscere con il nome di DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

7) Tale scelta non trova ragione nella maggior rapidità di risposta all’emergenza Covid, che poteva essere affrontata all’interno della legalità costituzionale con lo strumento del decreto legge o con quello dell’attività legislativa delegata da parte del Parlamento. Il primo dei due strumenti è infatti completamente identico, per rapidità di utilizzo ed efficacia, ai DPCM poi effettivamente utilizzati e dunque la giustificazione di “fare più  fretta”  non  sussiste

8)In realtà la scelta di agire in questo modo è legata al merito della questione. Posto che si è inciso su diritti addirittura incomprimibili anche davanti ad un’emergenza sanitaria, come ad esempio la libertà personale dell’art. 13, si è scelta la forma dei DPCM solamente per rendere oggettivamente più difficile l’esercizio del diritto di difesa per i cittadini.

9) I DPCM danno il vantaggio di non essere soggetti a vaglio da parte della Corte Costituzionale ed il Giudice ordinario, laddove decidesse su una sanzione elevata per la loro violazione, può semplicemente disapplicare il provvedimento con efficacia ovviamente limitata alle parti in causa e al singolo caso. La pregiudiziale fase di impugnazione davanti al Prefetto, porta altresì a ritardare nel tempo il momento in cui diventerà possibile attivare il G.O., così limitando il numero di precedenti potenziali idonei ad inficiare la prosecuzione dello stato d’emergenza. Al contrario se si fosse agito con decreto legge, qualora si assumesse la sua illegittimità, ad esempio per violazione dell’art. 13 Cost., il G.O. avrebbe dovuto e potuto trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di far dichiarare illegittimo lo stato d’emergenza non già tra le parti ed in riferimento al singolo caso, ma addirittura erga omnes.

10) L’unico rimedio collettivo nei confronti di un DPCM, quale atto amministrativo, è il ricorso al Tribunale Amministrativo. Tuttavia il rischio del TAR è stato ponderato e facilmente risolto dal Governo. Visto che i DPCM si susseguono uno all’altro, chi ha impugnato il precedente decreto perde l’interesse a portare avanti il Giudizio amministrativo precedentemente instaurato che così si conclude con la cessazione degli effetti del contendere senza entrare nel merito. L’uso dei DPCM è dunque una scelta deliberata, non si può davvero pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali ed impedire a chicchessia di contestare con effetti erga omnes l’intero impianto.

11) In questo senso si inquadra, ad avviso di chi scrive, anche la scelta di eliminare conseguenze penali dalla violazione delle misure di contenimento e di sanzionarle solo in via amministrative, così non applicando tra l’altro l’art. 650 c.p. Non c’era la volontà di portare il cittadino colpito dalla norma in tempi rapidi davanti ad un Giudice, rischiando il clamore che una disapplicazione dei DPCM in capo penale avrebbe potuto

12) L’obiezione che a questo punto può sorgere è che, dopo le rimostranze dei giuristi più attenti e di molti costituzionalisti, con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dal Parlamento con la legge 35 del 22 maggio 2020, decreto comunque successivo all’inizio del lockdown generale in Italia attuato a decorrere dal 9 marzo con mero DPCM, il Governo avrebbe sanato ex post l’illecito precedentemente commesso.

13) Tuttavia anche in questo decreto, poiché rimaneva centrale la volontà del Governo di evitare ricorsi che potessero portare alla valutazione del proprio operato innanzi alla Corte Costituzionale con effetti erga omnes, le misure di contenimento non sono state fissate direttamente nel corpo stesso dell’atto, ma si è usata una sottigliezza ulteriore, apertamente lesiva anche del dettato dell’art. 76 Cost.

14) n sostanza il Governo si è auto delegato con decreto legge ad emettere atti amministrativi fissando i contorni di massima, (la cornice) in pratica, dei provvedimenti che poteva successivamente emettere. Con la successiva conversione del Parlamento la delega auto conferita in difformità dell’art. 76 Cost. sarebbe poi stata da considerarsi sanata. Ma ovviamente così non è, l’attività delegata del Governo deve nascere da una volontà parlamentare, non può essere il Governo stesso ad auto conferirsi nuovi poteri delegandoseli da solo per poi ottenere il successivo via libera del Parlamento tra l’altro con ricorso frequente, anche in questi mesi, alla questione di fiducia.

15) Nulla è più pacifico quindi dell’avvenuta usurpazione del potere politico da parte dell’esecutivo come di fatto elegantemente evidenziato dal Giudice di Pace di Frosinone e come successivamente confermato anche con ordinanza 16.12.2020 del Tribunale di Roma, ordinanza a firma del Dott. Alessio Liberati resa nel procedimento N.R.G. 45986/2020.

16)Anche in questa ordinanza, resa incidentalmente all’interno di un procedimento di convalida di sfratto, si leggono accuse pesantissime sull’operato del Governo, tra cui anche quella di non aver motivato in alcun modo le ragioni che giustificano i provvedimenti restrittivi emessi, provvedimenti che contengono motivazioni “de relato” (i contenuti dei verbali del CTS non sono riportati) che secondo il Governo evidentemente dovrebbero essere accettate come atti di fede e per questo idonee a comprimere le nostre libertà fondamentali. Inoltre a pag. 8 dell’ordinanza si ribadisce ancora come “si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”. L’unico modo per non essere d’accordo con tale assunto è avere talmente paura, essere talmente destabilizzati dal punto di vista del pensiero, da accettare l’idea che la democrazia e la libertà possano essere sospese per una malattia, cosa che ovviamente il nostro ordinamento, come specificato, non consente affatto.

17) Nel merito della lesione dei singoli diritti costituzionali, come già detto e come rileva ai fini della presente denuncia di sequestro di persona, vi è certamente la violazione dell’art. 13 Cost. che come noto recita: la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione (…) se non per ordine dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”;

18) Pare quasi superfluo sottolineare come il regime di detenzione domiciliare imposto con il lockdown e mantenuto con il vigente coprifuoco in una specifica fascia oraria (22:00-5:00), essendo attuato in totale contrasto con l’art. 13 Cost. configura ad avviso di chi scrive il delitto di sequestro di persona, ferma la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte di Codesta le Procura. Ma sul fatto che quanto commesso sia reato, davvero non può esserci discussione.

19) Sul punto ancora una volta è stato estremamente preciso il Giudice di Pace di Frosinone nell’evidenziare che: tale disposizione, stabilendo un divieto generale  e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice (…). Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.Peraltro la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il prelievo ematico (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale”. Dunque nulla a che vedere con la mera libertà di circolare in determinate aree che attiene all’art. 16 Cost. e che in ogni caso sarebbe stata soggetta a riserva di legge, peraltro non rispettata in virtù delle forme con cui si è normato e di cui si è già detto.

20) Ovviamente è parimenti illecito anche l’obbligo di chiudere le attività commerciali, obbligo che non solo è lesivo della libertà personale, ma altresì del diritto al lavoro su cui la Repubblica stessa si fonda (con lesione dunque anche degli 1, 4 e 41 Cost.). In riferimento a tale aspetto della normativa d’emergenza si si chiede all’Ill.ma Procura adita di ritenere consumato quantomeno il delitto di abuso d’ufficio, come parimenti dovrebbe essere considerato reato, sempre ai sensi dell’art. 323 c.p., anche quanto disposto con il    cd. “decreto legge di Natale” con cui si è addirittura intervenuti per comprimere la libertà personale dei cittadini fino al punto, completamente intollerabile, di imporre un limite alle frequentazioni nelle giornate di festa anche nelle proprietà private. Provvedimenti inaccettabili in una Repubblica, provvedimenti che rappresentano azioni tipiche delle sole dittature e ciò a prescindere da ogni valutazione di merito sulla pericolosità del virus per il quale sono stati emessi. Neppure se ci fosse stato un virus con mortalità al 100%, in democrazia, si sarebbe potuto agire in questo modo e fortunatamente abbiamo visto che la letalità del Covid 19 è di parecchi ordini di grandezza più bassa fino a diventare addirittura statisticamente irrilevante per le persone in buona salute.

21) La paura della morte, abilmente instaurata dalla stessa propaganda governativa, non deve indurre a legittimare ciò che è stato compiuto, posto che siamo davanti ad un precedente tanto pericoloso da essere potenzialmente mortale per la stessa sopravvivenza della democrazia in questo Paese. Se tutto questo non verrà stoppato e duramente sanzionato, ogni scusa sarà un domani lecita per sospendere diritti costituzionali fondamentali, sospensione che in oggi si protrae da quasi un<

22) In conclusione si vuole rammentare un principio giuridico che pare essere stato dimenticato da tutti e che forse è a monte del “cortocircuito” logico che ha portato taluni a legittimare, davvero incredibilmente e certamente perché annebbiati dalla paura, l’operato del Governo. Si è dimenticato che la libertà personale vale più della vita, che l’art. 32 Cost. non è in alcun modo sovraordinato agli altri valori Costituzionali. Lecito bilanciare diritti Costituzionali contrapposti, ma giammai la tutela di un diritto può portare alla soppressione di tutti gli altri. D’altronde se giuridicamente non fosse pacifico, completamente pacifico, che la libertà vale più della vita, principio di diritto naturale ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla Repubblica ex art. 2 Cost. allora il lockdown avrebbe dovuto essere fatto in passato e dovrebbe essere fatto anche in futuro davanti a qualsivoglia malattia infettiva. Non c’è un limite di morti dopo il quale la libertà personale può essere soppressa in nome della salute. Se è la salute che deve prevalere sempre, lo dovrebbe fare in presenza di ogni virus, compreso quello influenzale ad esempio, le cui complicazioni uccidono circa 650 mila persone l’anno nel mondo. Dunque se fosse davvero la salute l’unico diritto assoluto e prevalente su ogni altro diritto costituzionale dovremmo chiuderci tutti sotto una campana di vetro per sempre, perché purtroppo le malattie esistono. Se appunto prevale la salute tra dieci, cento, diecimila o un milione  di morti, nulla cambia: la libertà va soppressa per far vivere tutti un po’ più a lungo.
Il Governo di turno, così ragionando, sarebbe in ogni caso obbligato a chiudere tutto. Ma comprenderete facilmente il paradosso, l’aberrante paradosso anzi a cui porta questo ragionamento, è ovviamente inaccettabile sospendere la vita perché esistono le malattie
Bilanciare motivatamente i diritti sarebbe stato invece il solo modo per intervenire, partendo in primis dall’immediato adeguamento dei numeri del nostro sistema sanitario a questa nuova malattia, dalla protezione, esclusivamente facoltativa, delle classi più deboli attraverso reali strumenti e indennizzi. Ma il comportamento del Governo tenuto fino ad oggi non può più essere tollerato e va punito duramente.
Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei reati di cui in narrativa, dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri Ministri di questo Governo, siano puniti per i reati indicati o per quelli meglio visti e ritenuti.
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.
Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà personale ai cittadini senza ulteriori ritardi.
Con la massima osservanza.
Luogo e data.
Firma

Chi è l’Avvocato Merco Mori?

Leggiamo su genova24.it

Da “perfetto sconosciuto” ad outsider delle prossime comunali: chi è Marco Mori 

Genova. Tra le frecce al suo arco non c’è quella della diplomazia – e sembra andarne piuttosto fiero – se uno dei suoi post su Facebook maggiormente condivisi è quello in cui afferma: “Se fossi sindaco, alzerei il telefono, chiamerei Gentiloni e lo manderei a fan*^°o!”.

Lo farebbe, se si trattasse di lottare contro il patto di stabilità, Marco Mori, 38 anni, avvocato con uno studio a Rapallo, dove vive, e uno a Cornigliano, è il candidato sindaco di Riscossa Italia. Una candidatura annunciata con largo anticipo, nell’ottobre scorso (dalla senatrice Paola De Pin, quando il movimento si chiamava Alternativa per l’Italia) e che poi è stata soffocata dalla presenza mediatica di altri, più noti, candidati.

Il punto di debolezza, ma forse anche quello di forza, di Marco Mori è il suo essere un perfetto sconosciuto. “Marco Mori chi?!” sarà la reazione della maggior parte delle persone a cui farete il suo nome, per strada, al lavoro, a casa.

INFO:

ilsextante@emmegiischia.com

emmegiischia@gmail.com

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