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Rinvii e proroghe tasse – tutte le nuove scadenze
Rinvii e proroghe tasse |
L’attuale situazione emergenziale dovuta al Covid-19, ha costretto l’Agenzia delle Entrate a rivedere date e scadenze inizialmente fissate per l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.Slitta al 2021 l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 aprile 2020. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l’Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione 1.6.1 in luogo di quelle attualmente vigenti (versione 1.5), disponendone l’utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Con l’occasione, sono state aggiornate le date di validità di alcuni codici natura delle operazioni da riportate nella fattura elettronica. Modifiche anche per la data di entrata in vigore di alcuni controlli.
Le nuove specifiche tecniche della e-fattura restano “in stand by” per il 2020. Con provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha differito al 2021 l’adozione obbligatoria delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, originariamente prevista per il 1° ottobre 2020. Nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 2021In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta all’epidemia Covid-19 e delle istanze pervenute dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria, l’Agenzia ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle specifiche tecniche già approvate con provvedimento del 28 febbraio 2020, con cui erano state adottate le specifiche tecniche versione 1.6. del tracciato xml, con applicazione facoltativa dal 4 maggio al 30 settembre 2020.Con il nuovo provvedimento l’adozione obbligatoria viene spostata al 2021, ammettendo comunque dal 1° ottobre 2020 la possibilità per i contribuenti di utilizzare il nuovo tracciato nella versione 1.6.1. Il differimento dovrebbe permettere alle imprese – compatibilmente con le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria in corso – di sfruttare il maggior tempo a disposizione per implementare le integrazioni necessarie a garantire semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare, ad esempio, in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione IVA e rendendo più semplice il processo di gestione delle informazioni. Fatture elettroniche: data fine validità e decorrenza nuovi codiciIn allegato al provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le nuove specifiche tecniche in versione 1.6.1. obbligatorie dal 1° gennaio 2021 e da utilizzare facoltativamente dal 1° ottobre 2020.Recependo le istanze degli operatori del settore, le nuove specifiche tecniche previste per l’emissione delle fatture elettroniche e delle note di variazione prevedono anche l’aggiornamento della validità di alcuni codici natura:
È stata, infine, modificata la data di entrata in vigore dei seguenti controlli, per allinearle alle nuove date di adozione obbligatoria delle specifiche tecniche in versione 1.6.1: Codice 00445 – appendice 1 – ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021) Descrizione in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione Descrizione in caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3) Codice: 00448 – appendice 2 ELENCO DEI CODICI ERRORE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021) Descrizione: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6). A cura di Wolters KluwerNuova proroga per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il nuovo termine è fissato al 30 settembre 2020. Il differimento, disposto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 maggio 2020, tiene conto dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi da Covid-19 e del fatto che sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le previsioni del Decreto fiscale 2020, secondo le quali i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate. Il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fattureL’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione:
Il perché della nuova prorogaLa motivazione dell’ulteriore differimento del termine di adesione al servizio è sostanzialmente identica a quella che ha determinato le precedenti proroghe (cfr. provvedimenti n. 738239 e n. 1427541 del 2019 e n. 99922 del 2020) e deriva dall’introduzione dell’art. 14, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020). Dal 1° ottobre 2020Se non interverranno ulteriori invii, dal 1° ottobre 2020, in assenza di adesione, le fatture elettroniche non saranno più disponibili per la visualizzazione o il download.
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