Rinvii e proroghe tasse – tutte le nuove scadenze

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Rinvii e proroghe tasse – tutte le nuove scadenze

Rinvii e proroghe tasse


 

L’attuale situazione emergenziale dovuta al Covid-19, ha costretto l’Agenzia delle Entrate a rivedere date e scadenze inizialmente fissate per l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche e per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Slitta al 2021 l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 aprile 2020. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l’Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione 1.6.1 in luogo di quelle attualmente vigenti (versione 1.5), disponendone l’utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Con l’occasione, sono state aggiornate le date di validità di alcuni codici natura delle operazioni da riportate nella fattura elettronica. Modifiche anche per la data di entrata in vigore di alcuni controlli.

Le nuove specifiche tecniche della e-fattura restano “in stand by” per il 2020. Con provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha differito al 2021 l’adozione obbligatoria delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, originariamente prevista per il 1° ottobre 2020.

Nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 2021

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta all’epidemia Covid-19 e delle istanze pervenute dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria, l’Agenzia ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle specifiche tecniche già approvate con provvedimento del 28 febbraio 2020, con cui erano state adottate le specifiche tecniche versione 1.6. del tracciato xml, con applicazione facoltativa dal 4 maggio al 30 settembre 2020.

Con il nuovo provvedimento l’adozione obbligatoria viene spostata al 2021, ammettendo comunque dal 1° ottobre 2020 la possibilità per i contribuenti di utilizzare il nuovo tracciato nella versione 1.6.1.
Il differimento dovrebbe permettere alle imprese – compatibilmente con le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria in corso – di sfruttare il maggior tempo a disposizione per implementare le integrazioni necessarie a garantire semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare, ad esempio, in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione IVA e rendendo più semplice il processo di gestione delle informazioni.

Fatture elettroniche: data fine validità e decorrenza nuovi codici

In allegato al provvedimento del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le nuove specifiche tecniche in versione 1.6.1. obbligatorie dal 1° gennaio 2021 e da utilizzare facoltativamente dal 1° ottobre 2020.
Recependo le istanze degli operatori del settore, le nuove specifiche tecniche previste per l’emissione delle fatture elettroniche e delle note di variazione prevedono anche l’aggiornamento della validità di alcuni codici natura:
  • N2: operazioni non soggette;
  • N3: operazioni non imponibili;
  • N6: operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti).
Questi codici natura saranno sostituti obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 dai seguenti:
Tracciato 1.5 – Codice natura Tracciato 1.6.1 – Codice natura
N2 – operazioni non soggette ad IVA N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972
– N2.2 non soggette – altri casi
N3 – operazioni non imponibili IVA – N3.1 non imponibili – esportazioni
– N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
– N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
– N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
– N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
– N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) – N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
– N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
– N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
– N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
– N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
– N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
– N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
– N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
– N6.9 inversione contabile – altri casi
 
È stata, infine, modificata la data di entrata in vigore dei seguenti controlli, per allinearle alle nuove date di adozione obbligatoria delle specifiche tecniche in versione 1.6.1:

Codice 00445 – appendice 1 – ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021)
Descrizione in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione Descrizione in caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3)

Codice: 00448 – appendice 2 ELENCO DEI CODICI ERRORE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE (controllo in vigore dal 1° gennaio 2021) Descrizione: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione (a partire dal primo gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6).
 

A cura di Wolters Kluwer

Nuova proroga per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici: il nuovo termine è fissato al 30 settembre 2020. Il differimento, disposto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 maggio 2020, tiene conto dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi da Covid-19 e del fatto che sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le previsioni del Decreto fiscale 2020, secondo le quali i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del 4 maggio 2020, n. 185115 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un ulteriore differimento fino al 30 settembre 2020 del periodo di libera consultazione dei file XML delle fatture elettroniche.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”), sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020” con “dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2020”.
Pertanto, coloro che non avessero ancora aderito al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, hanno la possibilità di operare tale scelta fino al 30 settembre prossimo.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture

L’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione:
 

  • (ai soggetti passivi IVA o agli intermediari dagli stessi delegati) le fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • (ai consumatori finali) le fatture elettroniche ricevute.
  • Nello specifico, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità per consentire di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
  • Per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:
  • gli operatori IVA devono effettuare l’adesione dal portale Fatture e corrispettivi; a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019.
  • i consumatori finali persone fisiche possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata di Fisconline.

Il perché della nuova proroga

La motivazione dell’ulteriore differimento del termine di adesione al servizio è sostanzialmente identica a quella che ha determinato le precedenti proroghe (cfr. provvedimenti n. 738239 e n. 1427541 del 2019 e n. 99922 del 2020) e deriva dall’introduzione dell’art. 14, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020).
La disposizione prevede che i file delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio debbano essere memorizzati, nella loro interezza, sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanzia e dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle attività di controllo di loro competenza.

Tuttavia, in mancanza di adesione al servizio, potrebbero essere memorizzati e messi a disposizione dell’utente, secondo quanto previsto dal provvedimento n. 89757/2018, i soli “dati fattura” (ovvero i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione di quelli descrittivi).
In base all’art. 14 del decreto fiscale, poi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentita l’Autorità garante della privacy, adottano le idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà̀ degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessario un termine più ampio per le attività di implementazione tecnica e amministrativa indispensabili per attuare le disposizioni normative.

Dal 1° ottobre 2020

Se non interverranno ulteriori invii, dal 1° ottobre 2020, in assenza di adesione, le fatture elettroniche non saranno più disponibili per la visualizzazione o il download.
Sarà comunque possibile scegliere di aderire al servizio in data successiva al 30 settembre 2020. In tale circostanza, tuttavia, saranno consultabili soltanto le fatture elettroniche emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui l’adesione risulta attestata dall’Agenzia.

A cura di Wolters Kluwer

Contatti:

Bruno Mancini
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