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Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Inps rende operativa l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, denominata ALAS, con la pubblicazione della circolare e l’apertura della procedura per fare domanda tramite il sito dell’Istituto.
La nuova tutela, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati, per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione).
La domanda può essere inoltrata on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it con accesso già attivo per gli utenti.
“Con la nuova legge è stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali – spiega il presidente dell’Inps Pasquale Tridico – in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni. Già da oggi è possibile presentare domanda per la tutela Alas sul nostro portale, dando un nuovo servizio a un settore di alto valore per la cultura e l’economia del nostro Paese. L’Istituto continua così a creare strumenti innovativi per permettere un agile e rapido accesso alle prestazioni e per realizzare un nuovo welfare improntato a un vero universalismo”.
Nello specifico, i destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che:
- a. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
- b. non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.
- c. non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
- d. abbiano maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
- e. abbiano, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
Le istruzioni operative per richiedere l’indennità sono contenute nella circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022